Dopo molti mesi d’attesa da quel lunedì 9 gennaio 2017 in cui eravamo presenti a Roma per discutere l’udienza al TAR, presentato dal Coordinamento No Tav Brescia-Verona insieme a comitati territoriali che si battono per la difesa dell’ambiente, alcuni parlamentari del Movimento 5 stelle e molti possibili espropriati di terreni o attività sulla tratta è arrivata dopo molti mesi d’attesa la notizia che il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso.
Ricordiamo, in breve, che il ricorso al Tar era stato presentato contro diversi provvedimenti: a partire dal decreto con cui si dava via libera al Cipe per l’approvazione del progetto definitivo e per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, passando per la delibera per l’ennesima reiterazione del vincolo di esproprio presente sulle proprietà interessate a partire dal 2001, fino ad arrivare al decreto che aveva espresso il parere di compatibilità ambientale (VAS).
Nonostante a gennaio avessimo chiesto il rinvio dell’udienza, considerando che Cepav 2 aveva depositato la memoria difensiva soltanto in data limite 23/12/2016 limitando quindi il diritto di difesa e la possibilità di rispondere alla stessa, dopo alcuni dubbi, la Presidente del Collegio Elena Stanizzi aveva deciso di non accettare il rinvio e quindi di avviare la discussione.
La discussione era stata molto vivace da parte nostra, mentre la controparte aveva continuato a ribadire l’idea di inammissibilità del ricorso appellandosi esclusivamente all’eterogeneità dei soggetti ricorrenti e ai presunti conflitti di interesse degli stessi, senza minimamente prendere in considerazione i numerosi punti portati ad appello.
Ai tempi ci era sembrata molto curiosa la presa di posizione di Cepav 2, ma l’avevamo giustificata come un “arrampicarsi sugli specchi” visto che sulle questioni poste non c’era molto a cui potevano appellarsi.
Avevamo anche ben sottolineato durante la discussione avuta durante l’udienza che l’eterogeneità dei soggetti ricorrenti fosse un valore aggiunto del ricorso che ben dimostrava che l’interesse comune è legato alla sopravvivenza e tutela di un territorio come elemento necessario e imprescindibile per ogni tipo di attività, pubblica o privata che sia.
Era stata portata anche alla luce la vergognosa mancata valutazione dell’opzione zero, la violazione delle norme europee sugli appalti pubblici, la mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni da parte di Cepav2 e il grave pregiudizio al territorio derivante dalla procedura dei lotti costruttivi.
Ad oggi, il ricorso è stato rigettato dal TAR, ma nonostante la sentenza sia molto complessa e nonostante lo sforzo di rispondere ai motivi del ricorso, essa a nostro parere non è né condivisibile né tanto meno convincente.
Ci sono innanzitutto alcuni vizi di forma che non rendono lineare, e quindi tanto meno convincente, il discorso fatto: leggendo la sentenza infatti si nota che per respingere il ricorso il TAR ha utilizzato talvolta motivazioni che sono usate anche per sostenere principi opposti, mentre in altre parti vengono respinti i motivi del ricorso pretendendo di rendere immodificabile la situazione approvata oltre 14 anni fa riguardo al progetto.
Vengono inoltre rigettati alcuni fondamentali motivi quali ad esempio quello sull’opzione zero non prevista nella Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo che il vizio avrebbe dovuto essere proposto nel 2003, dimenticandosi che a causa delle modifiche sostanziali apportate al progetto dell’Alta velocità è stato impugnato un parere VIA diverso da quello del 2003.
Davanti a “errori” del genere come possiamo pensare che questa risposta sia veramente ponderata su basi solide e concrete che vadano a tutelare noi e la nostra terra?
Ma andando avanti troviamo che è stata dichiarata inammissibile anche la richiesta di sottoporre alla Corte di Giustizia la questione dell’affidamento diretto dell’opera ai Contraenti Generali in quanto i ricorrenti non avrebbero la legittimazione attiva a contestare tale affidamento, creando in questo modo una gravissima limitazione al diritto di difesa dei cittadini direttamente interessati dall’esproprio e limitando di fatto la possibilità di contestare tale affidamento solo ai pochissimi soggetti in grado di partecipare ad una ipotetica gara di appalto di 4 miliardi di euro.
In questa risposta è palese che venga altresì dimenticato che le modalità di affidamento incidono direttamente e non solo astrattamente anche sui soggetti lesi dall’esproprio.
Il TAR, inoltre, sulla base dell’elevato grado di discrezionalità tecnica in possesso dell’Amministrazione pubblica ha omesso di valutare i gravi vizi della valutazione ambientale ed ha affermato che gli aspetti di dettaglio delle varie prescrizioni potranno essere sviluppati anche al livello di progettazione successivo costituito dal progetto esecutivo, dimenticando però che la disciplina legislativa impone determinate verifiche già con il progetto definitivo.
E invece il TAR legittima la costruzione di questa grande opera risolvendo i problemi “strada facendo”. Davanti a questo punto vorremmo anche ribadire che se le amministrazioni comunali di tutta la tratta, avessero aderito, con una spesa di ben 50 euro, al ricorso che abbiamo fatto, questo avrebbe sicuramente avuto un impatto, e forse anche una risposta diversa, davanti al TAR, ma purtroppo abbiamo visto che i nostri amministratori vanno a Roma solo per racimolare qualche mera compensazione in cambio della distruzione del nostro territorio e del suo futuro.
Vergognoso, a nostro parere, è come siano state liquidate le censure di carattere ambientale come la salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria del Laghetto del Frassino, la bonifica della Galleria di Lonato o l’eliminazione dei possibili effetti negativi della vicinanza dei cantieri alle aree destinate a parco, sostenendo che esse saranno oggetto di specifici approfondimenti e di apposite misure di mitigazione, dimenticando però che si tratta di approfondimenti che dovevano essere contenuti già nel progetto definitivo in quanto il progetto esecutivo non sarà sottoposto alla stringente procedura amministrativa del progetto definitivo.
Anche nei confronti delle censure riguardanti gli espropri e la distruzione dei vigneti il TAR ha rinviato ad un momento successivo l’elaborazione di criteri condivisi con le associazioni di agricoltori dimenticando che il progetto preliminare imponeva tale adempimento con il progetto definitivo e non in un momento successivo. Ma è ben chiaro che chi costruisce quest’opera non ha alcun interesse a tutelare o guadagnare meno per salvare parti del territorio o gli interessi dei singoli, quindi questa risposta è a maggior ragione inaccettabile.
Infine, il TAR ha respinto la censura sul mancato espletamento in via preventiva della Valutazione Ambientale Strategica sul progetto dell’opera pubblica ritenendo che essa non era necessaria ma dimenticando che la VAS avrebbe dovuto essere fatta quantomeno con l’approvazione del progetto definitivo.
Sottolineando in ultimo, in totale assonanza alla controparte contro cui stiamo combattendo questa lotta, il TAR avvalora l’assenza di validità ai motivi del ricorso vista l’eterogeneità di interessi dei diversi ricorrenti. Non servono a nostro parere molti commenti a riguardo.
La sentenza del TAR Lazio a nostro parere non è condivisibile e verrà quindi appellata al Consiglio di Stato. Chiederemo inoltre l’intervento della Corte di Giustizia Europea dei Diritti dell’Uomo.
Ma come avevamo già detto quel famoso 9 gennaio, al di là del risultato, sapremo con sempre più determinazione portare avanti le ragioni della nostra lotta, anche avvalorati dall’ennesima dimostrazione che gli interessi dietro questo progetto riescono a superare anche la legge stessa.
Ma non per questo ci arrenderemo, anzi, questa è l’ennesima mossa che ci da sempre più modi per far sapere a tutt* che siamo dalla parte giusta, e che non state difendendo né le persone ne l’ambiente, ma solo interessi economici, politici e mafiosi.