Si è tenuta nella giornata di lunedì 9 gennaio 2017 l’udienza davanti al TAR del Lazio per discutere il ricorso presentato dal Coordinamento No Tav Brescia-Verona a maggio 2016. Presenti oltre all’avv. Fausto Scappini per il Coordinamento, due avvocati di RFI e un avvocato di Cepav2.
All’udienza pubblica hanno presenziato alcuni rappresentanti del Coordinamento No Tav Brescia-Verona, del Comitato Cittadini di Calcinato, del Comitato Castelnuovo Futura e del Comitato del Parco delle Colline Moreniche. Erano inoltre presenti due parlamentari del Movimento 5 stelle: Vito Crimi e Dino Alberti. Presente anche un altro del lungo elenco di ricorrenti, Dario Podestà, proprietario dell’Agriturismo Armea in zona Desenzano del Garda che come altri imprenditori locali subirà gravi danni dal passaggio dell’alta velocità.
Il ricorso al Tar è stato presentato contro i seguenti provvedimenti:
– decreto n. 50 del 22/02/2016 con il quale il Ministero dell’Ambiente aveva determinato la positiva conclusione dell’istruttoria di verifica di ottemperanza del progetto definitivo del lotto funzionale Brescia-Verona alle prescrizioni poste con il progetto preliminare del 2003. In sostanza, il Ministero aveva dato il via libera al CIPE per l’approvazione del progetto definitivo e per la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.
– con deliberazione n. 22 dell’1 maggio 2016, pubblicata il 12 agosto 2016 il CIPE ha approvato la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. Si tratta della seconda reiterazione del vincolo e della terza volta che esso viene posto a partire dal 2001. Il provvedimento è stato reso necessario in quanto il precedente vincolo era scaduto.
– con decreto n. 251 del 23 settembre 2016 è stato espresso il parere di compatibilità ambientale (Valutazione Ambientale Strategica – VAS) dell’allegato infrastrutture al documento di economia e finanza del 13 novembre 2015. Quest’ultimo documento contiene anche la tratta Brescia – Verona dell’Alta Velocità.
Rispetto a questi provvedimenti sono stati fatti valere nel primo ricorso depositato ad aprile 2016 e nel secondo per motivi aggiunti a ottobre 2016 una serie di vizi e lacune dovute alla tardività e alla illegittimità degli stessi.
L’avv. Fausto Scappini ha richiesto rinvio dell’udienza considerando che Cepav2 ha depositato la memoria difensiva soltanto in data limite 23/12/2016 limitando quindi il diritto di difesa e la possibilità di rispondere alla stessa. Dopo alcuni dubbi, la Presidente del Collegio Elena Stanizzi ha deciso di non accettare il rinvio e quindi di avviare la discussione.
Si è trattata di una discussione molto vivace in cui l’avv. Fausto Scappini ha ben difeso la posizione del Coordinamento No Tav Brescia-Verona nel merito dei vizi eccepiti nel ricorso. La controparte ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso più che entrando nel merito della questione, appellandosi alla eterogeneità dei soggetti ricorrenti e a presunti conflitti di interesse.
Molto curiosa la presa di posizione di Cepav2 secondo la quale ci sarebbe un conflitto di interesse tra le associazioni ambientaliste che difendono questioni legate alla tutela del territorio ed i privati espropriandi, i quali invece riceverebbero vantaggi turistici dal passaggio dell’alta velocità sul Garda. L’avv. Scappini ha infatti fatto l’esempio dell’Agriturismo di Dario Podestà presente tra il pubblico, il quale subirà enormi danni economici. Ed il suo purtroppo non è un esempio isolato: molte aziende del Garda subiranno danni diretti o collaterali dall’alta velocità.
A Cepav2 forse non è chiaro che tutela del territorio e attività turistiche/vitivinicole/enogastronomiche sono strettamente inscindibili?
Sulla questione della eterogeneità dei soggetti è stato fatto ben presente come le volontà dei singoli possano essere diverse, ma l’obbiettivo e la domanda del ricorso sono unici e legati alla sopravvivenza e tutela di un territorio come elemento necessario e imprescindibile per ogni tipo di attività, pubblica o privata, sullo stesso.
Per la nostra difesa l’avv. Scappini ha sostenuto:
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la violazione del diritto di difesa, come descritto sopra;
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la mancata valutazione dell’opzione zero, cosa che invece è stata applicata nella Regione Friuli dalla Presidente Serracchiani, caso citato in udienza;
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violazione delle norme europee sull’appalto pubblico;
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la illegittima reiterazione del vincolo d’esproprio;
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mancata o parziale ottemperanza alle prescrizioni da parte di Cepav2;
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grave pregiudizio al territorio derivante dalla procedura dei lotti costruttivi.
Ora non resta che attendere la sentenza definitiva, per il momento ci riteniamo soddisfatti per questa che è una delle tante iniziative promosse per contrastare questa inutile costosa e devastante opera per l’ambiente e le comunità locali.
Qualsiasi sarà il risultato, proseguiremo con ogni mezzo per contrastare l’ennesima devastazione di un territorio come quello bresciano-veronese che chiede solo un unico intervento ad alta velocità: la BONIFICHE!